Art. 8.
(Ulteriori norme in materia di politiche sociali).

      1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1,».
      2. Al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro

 

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dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un'anticipazione sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto sono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. L'anticipazione di cui al comma 2 è assegnata a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso attribuita nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica la medesima anticipazione.
      4. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 21, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      5. Alla nota 3 dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».
      6. Per il potenziamento delle attività di indagine, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche in ambito sociale, è attribuito all'Istituto italiano di medicina sociale, di cui alla legge 10 febbraio 1961, n. 66, un finanziamento di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.